CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

di vendita dei pacchetti turistici

Le informazioni ed i prezzi all’interno del sito potranno subire variazioni in qualunque momento senza preavviso e senza che tali variazioni comportino responsabilità alcuna da parte della Società Organizzatrice Gustose Vacanze&Tour

 

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO – FORMA DEL CONTRATTO – SCHEDA TECNICA

Ai sensi dell’art.84 n. 1 del Decreto Legislativo 206/05 la nozione di “pacchetto turistico” è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero comprendente almeno una notte:

  • trasporto;
  • alloggio;
  • servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…… che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

Ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 206/05, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi. I clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico, sottoscritto dall’organizzatore o dal venditore. La copia del contratto è documento indispensabile per eventualmente accedere al fondo di garanzia di cui in appresso.

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

  1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
  2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
  3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
  4. modalità e condizioni di sostituzione (art.89 del Decreto Legislativo 206/05);
  5. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

 

 

2) FONTI LEGISLATIVE

Il contratto riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo e che abbia ad oggetto la vendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente; Il contratto, che abbia ad oggetto servizi da fornire sia in territorio nazionale sia in territorio estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della Legge 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonché dal Decreto Legislativo 206/05.

 

3) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore, anche a mezzo sistema telematico, invierà relativa conferma scritta, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Legislativo 206/05 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

 

4) PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essereversata la quota di iscrizione e un acconto pari al 25% della quota prevista a catalogo. Il saldo dovrà essere effettuato 20 gg prima della partenza. Nel caso di prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza, il saldo dovrà essere effettuato contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto tale da determinarne la risoluzione di diritto, fermo restando il diritto all’applicazione delle penali previste all’art. 6.3 anche con compensazione parziale o totale delle somme eventualmente versate.

 

5) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

  • costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
  • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
  • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata in catalogo.

 

6) RECESSO DEL CONSUMATORE

6.1. Recesso senza penali.

Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

  • aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%;
  • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal cliente.

6.2. Diritti del cliente.

Nei casi di cui al punto 6.1, il cliente ha alternativamente diritto:

  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo tra quelli proposti dall’organizzatore di importo equivalente o, se non disponibile, di importo superiore senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
  • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.

In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

6.3. Recesso con penali.

Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al punto 6.1 saranno addebitate – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.4 – oltre alla quota di iscrizione e le eventuali quote assicurative, le seguenti penali:

  • da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza: 10% della quota di partecipazione;
  • da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza: 20% della quota di partecipazione;
  • da 14 a 09 giorni di calendario prima della partenza: 30% della quota di partecipazione;
  • da 08 a 04 giorni di calendario prima della partenza: 50% della quota di partecipazione;
  • da 3 a 0 giorni di calendario prima della partenza: 100% della quota di partecipazione.

Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura o all’aeroporto di arrivo senza darne preventiva comunicazione all’organizzatore ( no show)
  • interruzione del viaggio o soggiorno;
  • impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il viaggio.

I recessi da pratiche che prevedano prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferroviaria, sono soggette, per la parte riguardante il trasporto, alle penalità previste dalla IATA o dal singolo vettore.

6.4 Comunicazione del recesso.

La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00) antecedente quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello della partenza e include quello del recesso.

 

7) MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE

Le modifiche richieste dal cliente prima della partenza,dopo che la prenotazione è stata confermata, non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.

In ogni caso le richieste di modifiche inerenti i nomi dei partecipanti, la sistemazione e/o il trattamento alberghiero, se accettata dall’organizzatore comporteranno per il cliente l’addebito fisso di euro 15,00, non rimborsabili in caso di annullamento.

Le modifiche relative al cambiamento di complesso alberghiero, alla data di partenza, all’aeroporto di partenza, alla diminuzione del numero dei partecipanti e/o della durata del soggiorno, saranno da considerarsi recesso (totale o parziale) e renderanno pertanto applicabili le condizioni previste dall’art. 6 (recesso del consumatore).

 

8) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il cliente potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto come previsto dal precedente punto 6.2.

Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo acquistato.

L’organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell’art.33 Decreto Legislativo 206/05, restituirà al cliente il doppio di quanto effettivamente pagato dal cliente e materialmente incassato dall’organizzatore, tranne che nei seguenti casi:

  • recesso a causa di una delle ipotesi previste dagli artt. 91 e 92 del Decreto Legislativo 206/05 (forza maggiore, caso fortuito o mancato raggiungimento numero minimo partecipanti);
  • mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative offerte dall’organizzatore, ai sensi dell’art. 92 comma 1 Decreto Legislativo 206/05.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il cliente sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente punto 6.3.

 

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal cliente per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

10) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  • a) – l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; negli ultimi 4 giorniMarytour si riserva la facoltà di valutare la possibilità di sostituzione del cliente;
  • b) – il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque non sia soggetto a situazioni tali da rendere impossibile la fruizione de pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
  • c) – il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

 

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

 

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del cliente.

 

13) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

 

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo in cui gli artt. dal 1783 al 1786 c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione Europea ovvero la stessa Unione Europea. Del risarcimento per danni diversi da quelli alla persona, non può superare l’importo di “5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n°2 CCV. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 92 e 93) quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o da forza maggiore.

 

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del cliente per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

 

16) RECLAMI E DENUNCE

Il cliente ai sensi dell’art.98 del Decreto Legislativo 206/05 deve denunciare sotto forma di reclamo all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze della sua organizzazione o realizzazione all’atto stesso del loro verificarsi affinché l’organizzatore, possa apportare tempestivo rimedio. Se non immediatamente possibile, il cliente deve, a pena di decadenza, altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI LAVORATIVI dalla data del rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al cliente l’assistenza richiesta da precedente art.15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel caso di reclamo presentato entro il termine di cui sopra ed al termine dei servizi l’organizzatore garantirà in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del cliente.

 

17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione, presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dallo smarrimento o dal danneggiamento dei bagagli, da infortuni o che assicurino assistenza sanitaria e/o rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

 

18) FONDO DI GARANZIA

È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive cui il cliente può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Decreto Legislativo 206/05), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dal venditore o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze:

  • rimborso del prezzo versato;
  • rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (ai sensi dell’art.100 n. 5 Decreto Legislativo 206/05).

 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

 

  1. DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

 

  1. CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.3; art.4; art.6; art.7; art.8; art.9; art.10; art.11; art.15; art.16; art.17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

 

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. Informativa ai sensi della Legge.

 

AVVERTENZA IMPORTANTE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.17 DELLA Legge 6 febbraio 2006 n.38

“La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.”